
Gruppo Giannone è una struttura giovane, nata dalla sinergia di professionisti operanti nel settore internet, grafica, fotografia, marketing, pubblicità, comunicazione, stampa, editoria e promozione. Grazie alla professionalità, alla competenza ed alla passione ha già conquistato numerose piccole, medie e grandi aziende che si affidano con successo alla consulenza ed ai servizi del Gruppo. Gruppo Giannone è il partner ideale per ogni esigenza di immagine e di promozione, in rete e su stampa.
Gruppo Giannone ha stipulato una convenzione di Ateneo con l'Università di Catania per lo svolgimento di stage didattici e tirocini formativi così come consentito per legge.
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra L'Università degli Studi di Catania, codice fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Antonino Recca, nato a Catania, 17/12/1949, legale rappresentante, domiciliato per la carica in Catania, P.zza Università 2, e autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 febbraio 2003 e L’Impresa Gruppo Giannone partita iva 01387590886, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, rappresentata da Giannone Marco, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa, PREMESSO che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa; che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall’art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142; che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere i tirocini formativi e di orientamento in imprese a beneficio di coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modificazioni; Si conviene quanto segue: Articolo 1 Le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Articolo 2 Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le condizioni e le modalità per l'espletamento di tirocini di orientamento e formazione presso il Soggetto ospitante, da parte di studenti che frequentano Corsi di Laurea di I e II livello, Dottorati di Ricerca, Scuole o Corsi di Perfezionamento e Specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi. Articolo 3 I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d, della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro. Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d'acquisizione di conoscenza del mondo produttivo da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con l’assistenza operativa da parte del tutor aziendale di cui al successivo art.8 della presente Convenzione, non può comportare l’assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte. Articolo 4 Il Soggetto ospitante si obbliga a trasmettere, con cadenza periodica, all'Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.I. n. 142/98 e dell’art. 51, comma 2, della L.R. 26 marzo 2002 n.2 con le relative caratteristiche di massima. L'Università si obbliga a dare la massima diffusione alle offerte del Soggetto ospitante ed ad individuare i migliori tra gli aspiranti tirocinanti. Il Soggetto ospitante, in applicazione alla Legge 675/96, si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione . Articolo 5 Nel rispetto e richiamo della presente Convenzione, che costituisce accordo normativo, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il Soggetto Ospitante e l'Università, predispongono un Progetto Formativo e di Orientamento con la quale verranno specificate le modalità di tirocinio, e più precisamente: I dati anagrafici del tirocinante; I dati anagrafici dell’Università e del Soggetto ospitante; Gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del percorso formativo, in termini di competenze che si intendono far acquisire; Gli accordi relativi all’attività; Il nominativo del tutor didattico di cui al successivo art.6 ed il nominativo del tutor aziendale di cui al successivo art.8 Gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto al successivo art. 7; La sede di svolgimento; La dichiarazione da parte del tirocinante per il consenso al trattamento, da parte del Soggetto Ospitante, dei dati personali. Il Progetto Formativo e di Orientamento, redatto in triplice originale su carta intestata dell’Università secondo lo schema di cui allegato A, viene sottoscritto per presa visione ed accettazione dal tirocinante, dal Preside della Facoltà o dal Direttore del Dipartimento di afferenza del tirocinante e dal tutor aziendale. Eventuali variazioni del Progetto, richieste dal Soggetto ospitante, opportunamente motivate, acquisito l’assenso del tirocinante, andranno rivolte all’Università per la ratifica tramite il tutor didattico che preliminarmente ne verificherà le motivazioni. Articolo 6 L'Università s'impegna ad individuare per ogni tirocinante un proprio tutor, quale responsabile didattico – organizzativo dell’attività di tirocinio. Sarà compito del tutor didattico di seguire lo svolgimento del tirocinio e di verificare il conseguimento degli obiettivi fissati nel Progetto Formativo. Sarà, altresì, onere del tutor trasmettere copia della presente Convenzione e del Progetto Formativo e di Orientamento alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione – Agenzia Regionale per l’Impiego e la Formazione Professionale – Servizio II “Politiche Attive del Lavoro – Ufficio Tirocini e di Orientamento, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Articolo 7 L'Università, in conformità ai disposti di cui D.M. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore. Gli estremi identificativi delle predette assicurazioni saranno indicate nel Progetto formativo e di Orientamento. Ai fini assicurativi si fa obbligo al tutor didattico di cui al precedente art.6 di comunicare la sottoscrizione del Progetto Formativo e di Orientamento al Responsabile dell'Ufficio Servizi dell'Ateneo almeno 10 gg. prima dell'avvio del tirocinio. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro le 24 h. successive, agli Istituti Assicurativi (quali risultanti dal Progetto Formativo) e all'Università stessa. Articolo 8 Il Soggetto Ospitante garantisce di : Rispettare il Progetto Formativo e di Orientamento di cui al precedente art. 5; Nominare il tutor aziendale che seguirà lo svolgimento dello tirocinio con la cura del caso; Segnalare all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi dell'Azienda). Il Soggetto Ospitante, si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo di servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.).Il Soggetto Ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese, senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente Convenzione , o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. Articolo 9 Il Soggetto ospitante garantisce al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica. Le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il Soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto ospitante s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università. Articolo 10 L’Università e il Soggetto ospitante si impegnano a rilasciare congiuntamente a conclusione del tirocinio la dichiarazione delle competenze, redatto secondo lo schema dell’allegato B. Articolo 11 La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal Soggetto Ospitante. Articolo 12 La presente Convenzione ha la durata di 2 anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata, da inviare tre mesi prima della scadenza all'Università. Articolo 13 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Articolo 14 Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania. Articolo 15 La presente Convenzione, redatta in due esemplari in bollo, sarà registrata in caso d'uso, a spesa della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente Convenzione sono a carico del Soggetto ospitante. Letto, approvato, sottoscritto Il Soggetto Ospitante Il Rettore ( Prof. A. Recca) Convenzione n. 241/AZ/159-07 del 16 Maggio 2007
Gli stage ed i tirocini sono rivolti a giovani laureati o laureandi residenti a Pozzallo, Modica, Ispica, Scicli, Ragusa, Rosolini, Pachino, Noto. Stagisti e tirocinanti possono rivolgersi all'Ufficio Stage e tirocini di facoltà, all'Ufficio Stage di Ateneo, al C.O.F. o direttamente a Gruppo Giannone Modica Pozzallo. In base ad un recente accordo con l'Università di Catania, è previsto un rimborso spese per gli stage della durata di tre mesi. La convenzione di Ateneo consente lo svolgimento di momenti formativi presso Gruppo Giannone a prescindere dalla facoltà. Scienze della Comunicazione, Lettere, Scienze della Comunicazione internazionale e Lingue sono le facoltà che danno requisito preferenziale per l'accesso ai nostri stage e tirocini.